mercoledì 20 gennaio 2016

LEGGE DI STABILITA’: QUALI NOVITA’ IN MATERIA PREVIDENZIALE?


Siamo rimasti un po’ sorpresi da alcune novità introdotte dalla legge si stabilità, mi riferisco a quella riguardante i salvaguardati che quest’anno si estenderà a 26.300 cittadini, in particolare non capiamo i motivi dell’esclusione, per la prima volta, dei lavoratori agricoli un comparto che invece avrebbe forse più bisogno della misura, nonostante ciò, apprezziamo l’idea della riduzione dell’orario lavorativo per i dipendenti nel settore privato in procinto di andare in pensione, una manovra sperimentale innovativa che potrebbe avere dei risvolti positivi”.
Puntuale come ogni anno, la legge di stabilità approvata con legge n. 208 del 28 dicembre 2015, ha portato la solita ventata di novità anche in materia previdenziale, introducendo nuovi elementi su delicate tematiche come quella relativa alla settima salvaguardia, la pensione anticipata e la riduzione del fondo di finanziamento ai patronati.
Andando ad analizzare i punti più salienti: per ciò che concerne i salvaguardati, sono state individuate nuove categorie di soggetti beneficiari e incrementati i contingenti di categorie già oggetto di precedenti salvaguardie, attraverso il prolungamento del termine (da 36 a 60 mesi successivi all'entrata in vigore della riforma pensionistica) entro il quale i soggetti devono maturare i vecchi requisiti, prevedendo però l’esclusione dei lavoratori agricoli.
Ma la vera novità riguarderà i lavoratori dipendenti del settore privato a tempo indeterminato ai quali mancano non più di tre anni per accedere alla pensione di vecchiaia: a partire da quest’anno, potranno usufruire dell’agevolazione del part-time, ottenendo una riduzione dell'orario di lavoro tra il 40% ed il 60% gli uomini dai 63 anni e 7 mesi di età e le donne da 62 anni e 7 mesi, naturalmente previo accordo con il datore di lavoro. Ciò non comporterà alcuna penalizzazione per il lavoratore che, una volta maturati i requisiti per andare in pensione, riceverà comunque un assegno pensionistico come se avesse lavorato a tempo pieno, in quanto il datore di lavoro sarà tenuto a versare per l’intera durata del part-time in busta paga i contributi netti che avrebbe dovuto versare all’Inps, mentre il lavoratore avrà i contributi figurativi dallo Stato.

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