CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI
DELL'UNIONE EUROPEA
Articolo 12
Libertà di riunione e di associazione
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i
livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni individuo di
fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
2. I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini
dell'Unione.
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